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LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1228

Nuove norme per la formazione delle graduatorie nei concorsi a cattedre di scuole secondarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-11-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nei concorsi generali a cattedre d'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva di 70 centesimi saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che nei concorsi medesimi, pur avendo conseguito una votazione complessiva inferiore ai 70 centesimi, abbiano riportato una media di almeno 7 decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6 decimi per ciascuna di essa.