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LEGGE 18 ottobre 1960, n. 1225

Modifica dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-11-1960 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 2 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, sono sostituiti dal seguente:
"Per gli esercizi successivi a partire dall'esercizio 1959-60, il contributo stesso sarà annualmente stabilito, con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con quello per il tesoro, in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera predetta per il funzionamento del servizio e, in ogni caso, non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi di cui al successivo articolo terzo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1960

GRONCHI FANFANI - COLOMBO TAVIANI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA