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LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1190

Integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-10-1960 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fino al 31 dicembre 1961, in sostituzione dei periodi minimi di comando di cui alla tabella n. 2 allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, è richiesto per l'avanzamento dei tenenti, capitani, e tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, un anno di comando o di incarico previsti dalle disposizioni che regolavano l'avanzamento stesso prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 1089.