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LEGGE 14 agosto 1960, n. 823

Estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-9-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli effetti delle norme agevolative previste per lo zucchero impiegato nella produzione delle marmellate, per frutta integra s'intende la frutta fresca o conservata e lavorata secondo le prescrizioni vigenti.