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LEGGE 11 agosto 1960, n. 821

Aumento della autorizzazione di spesa disposta con la legge 30 luglio 1959, n. 614, per la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 e proroga di quattro mesi della durata dei benefici stessi, nonchè concessione di analoghe provvidenze per la campagna 1960.

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Testo in vigore dal: 3-9-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste  e'  autorizzato a
prorogare  fino a quattro mesi la durata dei contributi nel pagamento
degli  interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli
enti  gestori  degli  ammassi  volontari di uve e mosti di produzione
1959,  per  la  corresponsione  di  acconti ai conferenti, concessi a
norma  dell'art.  2 della legge 30 luglio 1959, n. 614, limitatamente
alla  parte dei prestiti stessi riferibile alla quantita' di prodotto
impiegata  nella  produzione del vino rimasto invenduto alla data del
31 ottobre 1960.