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LEGGE 30 luglio 1959, n. 614

Concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti.

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Testo in vigore dal:  29-8-1959

Art. 2


Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo negli interessi dei prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 per la corresponsione di acconti ai viticoltori conferenti.
Il contributo di cui al precedente comma non può superare il limite di 4 lire annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e non può essere corrisposto per una durata superiore ad un anno. Il suo ammontare sarà determinato in ragione della durata effettiva dell'operazione se essa, per qualsiasi motivo, fosse inferiore ad un anno.