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LEGGE 9 agosto 1960, n. 787

Modificazioni alla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, per quanto concerne la composizione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-8-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, quale risulta dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848, è sostituito dai seguenti:
"I consiglieri indicati dalla lettera g) sono designati da tutto il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, mediante elezione con il sistema proporzionale. Di ogni lista non possono essere eletti più di due candidati: il terzo posto è attribuito a quella, tra le liste minoritarie, che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Le norme per l'elezione saranno stabilite dal Ministro per i trasporti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale, non di categoria".