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LEGGE 28 luglio 1960, n. 786

Determinazione del limite di popolazione per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-8-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 21 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:
"Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto della popolazione residente in ogni Comune alla data del 1 gennaio dell'anno in cui viene concesso il contributo statale, risultante dai registri anagrafici".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1960

GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI - TAVIANI - SCELBA - GIARDINA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA