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LEGGE 28 luglio 1960, n. 778

Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/1967)
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Testo in vigore dal:  24-8-1960 al: 6-4-1965
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 1 della, legge 14 luglio 1957, n. 594, è sostituito dal seguente:
"Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende statali, anche in deroga all'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 e all'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, nonché alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro o che, avendo un centralino a un solo posto di lavoro, abbia più di cento dipendenti, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico.
Detti centralinisti possono essere assunti dalle pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e Aziende statali fino all'età di 45 anni e sono inquadrati nei posti iniziali del personale della carriera esecutiva o nella terza categoria del personale avventizio, semprechè siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi.
Il possesso dell'abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico conseguita ai sensi dell'art. 2 costituisce, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, requisito valido per l'inquadramento di cui al comma precedente.
L'obbligo dell'assunzione di centralinisti telefonici ciechi, in caso di nuove assunzioni di centralinisti, riguarda anche i privati datori di lavoro, i cui uffici, sedi o stabilimenti abbiano un centralino di smistamento a più di un posto di lavoro od un centralino ad un solo posto di lavoro con almeno cinque linee urbane.
Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi o stabilimenti che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento.
Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione della presente legge le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio.
La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti, è a carico dell'Unione italiana dei ciechi".