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LEGGE 28 luglio 1960, n. 777

Modifiche di servizi di cancelleria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal:  10-8-1960 al: 29-12-1962
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, è sostituito dal seguente:
"L'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 715, è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1963" .
Al primo comma dell'art. 6 della predetta legge, dopo la parola "Tesoro" sono aggiunte le seguenti:
"detratte le somme eventualmente corrisposte ai dattilografi o amanuensi adibiti, a norma dell'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, al lavoro di copiatura risultante dal relativo registro i).