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LEGGE 10 luglio 1960, n. 736

Mantenimento della iscrizione nell'Albo dei sanitari che prestino servizio in ospedali italiani all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-8-1960 al: 12-1-1965
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Dopo l'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aggiunto il seguente:
"Nel caso di cui alla lettera b) l'interessato, che eserciti la professione in ospedale italiano all'estero, può chiedere il mantenimento della iscrizione nell'Albo".