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LEGGE 12 luglio 1960, n. 726

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina e proroga delle norme sulla proprietà contadina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-8-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, nonché dell'art. 2, lettera b), della legge 20 febbraio 1958, n. 189, il limite d'impegno di 200 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1959-60 disposto dalla legge 7 ottobre 1957, n. 967, è elevato a lire 400 milioni.
La somma occorrente per il pagamento del concorso previsto dal comma precedente sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1988-89.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinate la misura e le modalità di liquidazione del concorso negli interessi per i mutui previsti dall'art. 2, lettera b), della legge 20 febbraio 1958, n. 189.