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LEGGE 10 luglio 1960, n. 725

Norme per la partecipazione al concorso per esami e per titoli a trecento posti di direttore didattico in prova di cui al decreto ministeriale pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" dell'8 settembre 1959, n. 215.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-8-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Al concorso per esami e per titoli a trecento posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 1959, n. 215, possono partecipare anche gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano, da almeno tre anni, alla scadenza dei termini del bando stesso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti della laurea in filosofia o in lettere rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.
Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in atto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1960

GRONCHI TAMBRONI - MEDICI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA