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LEGGE 6 luglio 1960, n. 678

Proroga dei termini previsti dalla legge 28 marzo 1957, n. 222, e dalla legge 11 febbraio 1958, n. 83.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-8-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I termini previsti dall'art. 1, dal secondo comma dell'art. 2 e dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonché il termine previsto dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono prorogati al 30 giugno 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1960

GRONCHI TAMBRONI - SPATARO - TOGNI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA