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LEGGE 2 luglio 1960, n. 676

Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'art. 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-8-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA.

la seguente legge:

Art. 1


È fissato al 30 giugno 1961 il termine per l'impegno della somma di lire 2.500 milioni preveduta dall'art. 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626.