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LEGGE 11 giugno 1960, n. 621

Assunzione in ruolo di alcune categorie di candidati dichiarati idonei nel concorso a duecento posti di direttore didattico, indetto con i decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-7-1960 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I candidati forniti della qualifica di ex combattente, invalido di guerra, invalido civile per fatti di guerra e assimilati, compresi nella graduatoria degli idonei al concorso per soli titoli a duecento posti di direttore didattico, indetto con i decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950, denominato B-3, sono assunti nel ruolo dei direttori didattici, con decorrenza giuridica pari a quella dei vincitori del concorso stesso, sempre che entro il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano documentato il possesso di una delle qualifiche suddette.
I candidati non combattenti di cui al predetto concorso, che abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore ai 35/50, sono assunti nel ruolo dei direttori didattici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1960

GRONCHI TAMBRONI - MEDICI TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA