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LEGGE 30 maggio 1960, n. 557

Modifiche all'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-7-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dall'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sia per il dazio e per gli altri oneri doganali, sia per l'imposta generale sull'entrata, i materiali siderurgici prodotti negli altri Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono assimilati ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi ai benefici di cui fruiscono i materiali nazionali medesimi, previa la loro nazionalizzazione col pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta generale sull'entrata e della imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.