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LEGGE 3 marzo 1960, n. 190

Provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-4-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nelle province in cui funzionano scuole elementari statali per ciechi sono istituiti ruoli speciali degli insegnanti di musica e canto delle scuole elementari per ciechi, in ragione di un posto di ruolo per ogni cinque classi funzionanti presso lo stesso istituto.
Agli insegnanti iscritti nei ruoli previsti dal precedente comma si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei maestri delle scuole elementari statali per ciechi.