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LEGGE 27 febbraio 1960, n. 182

Aumento dell'indennità di buonuscita e dell'assegno giornaliero di malattia a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-4-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità di buonuscita spettante al personale delle Ferrovie dello Stato è liquidata, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1956, nella misura di cinquanta centesimi dell'ultimo stipendio mensile, aumentato degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, per ogni anno di servizio utile.
Per ogni mese intero eccedente è liquidato un dodicesimo dell'importo relativo a un anno. Resta ferma l'applicazione dell'art. 10, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
All'aumento verrà fatto fronte con il maggior gettito delle ritenute al personale e del corrispondente contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a seguito del conglobamento totale del trattamento economico del personale con effetto dal 1 luglio 1956.