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LEGGE 26 febbraio 1960, n. 165

Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-4-1960 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 3 del testo unico delle disposizioni, concernenti gli stipendi e assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, quale risulta modificato dall'articolo
unico della legge 18 aprile 1938, n. 622, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali generali è
fatta con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.
All'attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli altri gradi si provvede con decreti dei comandanti militari territoriali o del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, soggetti a controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali dello Stato ai termini dell'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da registrarsi dagli uffici di controllo distaccati della Corte dei conti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1960

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA