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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1960, n. 53

Riordinamento degli studi delle Facoltà di ingegneria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-3-1960 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata l'opportunità di un aggiornamento del vigente ordinamento didattico degli studi delle Facoltà di ingegneria;
Su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1



Le Facoltà di ingegneria sono costituite su cinque anni e comprendono i seguenti corsi di laurea in ingegneria:
1) Ingegneria civile (sezioni edile, idraulica, trasporti);
2) Ingegneria meccanica;
3) Ingegneria elettrotecnica;
4) Ingegneria chimica;
5) Ingegneria navale e meccanica;
6) Ingegneria aeronautica;
7) Ingegneria mineraria;
8) Ingegneria elettronica;
9) Ingegneria nucleare.