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LEGGE 31 gennaio 1960, n. 39

Modifica all'art. 201 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-3-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Con effetto dal 1 maggio 1958, il testo dell'art. 201 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato; è sostituito dal seguente:
"Il personale fisicamente inidoneo, conservato in servizio anteriormente al 1 maggio 1958, in base all'articolo 75, terzo comma, del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, con cambio di qualifica in altra per la quale sia previsto un più elevato limite di età, viene collocato a riposo al compimento del 60° anno di età e del limite di servizio utile stabilito per la qualifica rivestita, salvo l'applicazione del secondo e terzo comma dell'art. 165.
La presente norma non si applica al personale fisicamente inidoneo che, anteriormente al 1 maggio 1958, sia passato da una qualifica dell'esercizio ad altra degli uffici ed abbia superato le prove pratiche di dattilografia indette allo scopo di coprire il fabbisogno di personale addetto alla scrittura a macchina.
Quest'ultimo personale viene collocato a riposo al compimento dei normali limiti di età e di servizio previsti per la qualifica rivestita".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1960

GRONCHI SEGNI - ANGELINI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA