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LEGGE 31 gennaio 1960, n. 38

Modificazioni all'art. 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, recante disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

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Testo in vigore dal: 9-3-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nell'art.  15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, i punti 1 e 2 sono
sostituiti dal seguente comma:
  "Tale premio non si corrisponde:
    a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa,
esclusi quelli per congedo ordinario;
    b)  nel  primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione
della   qualifica   di   "cattivo"  o  del  giudizio  complessivo  di
"insufficiente";
    c)  nei  primi  sei  mesi  dell'esercizio  finanziario successivo
all'attribuzione  della  qualifica  o  del  giudizio  complessivo  di
"mediocre".
    Nello  stesso  art.  15  della  legge  8  agosto 1957, n. 776, il
quart'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
    "Ferme  restando  le  limitazioni  di  cui al precedente comma, i
criteri  di  erogazione  del  premio  saranno fissati con decreto del
Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 gennaio 1960

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - SPATARO -
                                                             TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA