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LEGGE 8 agosto 1957, n. 776

Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

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Testo in vigore dal:  6-9-1957

Art. 15



Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, per attività, diligenza e rendimento si renda meritevole di particolare considerazione può essere concesso un premio nella misura mensile variante fino all'importo massimo previsto nella tabella allegata alla presente legge, vista e firmata dai Ministri per le poste e Le telecomunicazioni per il tesoro.
1. Tale premio non si corrisponde:
a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario;
b) nel primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione della qualifica di "cattivo" o del giudizio complessivo di "insufficiente";
c) nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario successivo all'attribuzione della qualifica o del giudizio complessivo di "mediocre";
d) a chi nel precedente anno solare abbia compiuto assenze per malattia superiori nel complesso a 120 giorni.
2. Il premio di cui sopra si corrisponde in misura non eccedente la metà a chi nel precedente anno solare abbia compiuto assenze per malattia in misura non inferiore a 60 giorni, né superiore a 120 giorni e in misura non eccedente i due terzi a chi nel precedente anno solare abbia compiuto assenze per malattia in misura non inferiore a 30 né superiore a 60 giorni.
Ferme restando le limitazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), i criteri di organizzazione del premio saranno fissati con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.
La maggiorazione del premio di interessamento attribuita, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta al personale medesimo a titolo di assegno personale, non pensionabile, con decorrenza dalla data anzidetta.
Tale assegno è riassorbito in occasione di aumenti derivanti da scatti e promozioni o da miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali, conseguiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Per ogni singolo miglioramento, dipendente dall'applicazione di norme generali o dal conseguimento di promozioni o di scatti, non potrà essere imputato, ai fini del riassorbimento, più di un terzo del miglioramento stesso.