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LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1095

Riordinamento della carriera degli ufficiali di Marina appartenenti ad alcuni gradi dei ruoli normali del Corpi di Stato Maggiore, sanitario (ruolo medici), di commissariato e delle capitanerie di porto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  28-12-1959 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il numero delle promozioni annuali dei tenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato a 42, 43 e 44, rispettivamente per gli anni 1959, 1960 e 1961.
Per l'anno 1959, in aggiunta al quadro di avanzamento già formato per lo stesso anno, si procede alla formazione di un secondo quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in più di quelle stabilite dalla suddetta tabella. Per la formazione di tale quadro l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata con riferimento alla data del 31 agosto 1959 ed è costituita da 19 ufficiali.
Per l'anno 1960, in aggiunta al quadro ordinario di avanzamento per lo stesso anno, si procederà alla formazione di un secondo quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in più di quelle stabilite dalla suddetta tabella. Per la formazione di tale quadro la aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata alla data del 30 giugno 1960. Per il secondo quadro l'aliquota stessa è costituita da 20 ufficiali.
Gli ufficiali iscritti nel secondo quadro di avanzamento per il 1959 e per il 1960 sono promossi dopo l'ultimo ufficiale iscritto nel primo quadro degli stessi anni.
Per l'anno 1961 l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata alla data del 15 dicembre 1960 ed è costituita da 60 ufficiali.