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LEGGE 10 dicembre 1959, n. 1084

Esenzione fiscale per l'utilizzazione del fondo di rivalutazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 6-1-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Al n. 1 dell'art. 8 della legge 11 aprile 1955, n. 294, e' aggiunto
il seguente comma:
  "Alla   rivalutazione  delle  attivita'  patrimoniali  dell'I.N.A.,
esistenti  al  31  dicembre 1953, da effettuarsi non oltre il secondo
esercizio  successivo  alla  data di entrata in vigore della presente
legge, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1952, n. 74".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 dicembre 1959

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - COLOMBO -
                                                    GONELLA - TAVIANI
                                                           - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA