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LEGGE 11 aprile 1955, n. 294

Modificazioni alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1959)
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Testo in vigore dal:  6-1-1960
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Art. 8


Al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il primo comma dell'art. 14 è sostituito dal seguente:
"L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a compilare annualmente il proprio bilancio nella forma che sarà stabilita con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio. L'Istituto è tenuto ad applicare, per la valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche, i criteri stabiliti in virtù dell'art. 28, quarto comma, del presente decreto-legge per le imprese private di assicurazione sulla vita, nonché le altre norme che disciplinano le valutazioni stabilite per le società ed enti soggetti a bilancio.
((Alla rivalutazione delle attività patrimoniali dell'I.N.A., esistenti al 31 dicembre 1953, da effettuarsi non oltre il secondo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1952, n. 74))
";
2) i commi 6, 7 e 8 dell'art. 24, modificato dall'art. 1, n. 3, della legge 3 giugno 1940, n. 761, sono sostituiti dai seguenti:
"La cessione sarà fatta verso una corrispondente aliquota del premio, risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota parte di spese di acquisizione, in misura non superiore all'80 per cento del premio del primo anno, col limite massimo del 4 per cento del capitale assicurato. Negli anni successivi ai primo, l'aliquota del premio da corrispondere dalle imprese private all'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà decurtata delle spese di incasso, in misura pari all'8 per cento del premio annuo.
"Le imprese private sono autorizzate altresì a trattenere la metà della quota parte proporzionale degli aumenti tariffari che fossero applicati ai sensi dell'art. 21 del presente decreto";
3) all'art. 44, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"Il divieto di assunzione di nuovi affari, di cui al precedente comma, deve essere sempre disposto quando l'impresa sia in stato di irregolare funzionamento perché non ha disponibilità patrimoniali, risultanti dal bilancio della gestione italiana, atte a coprire le cauzioni, le riserve matematiche, le riserve premi e sinistri dei rami danni";
4) l'art. 53 è sostituito dal seguente:
"Quando una impresa di assicurazione si trova in istato di insolvenza, si applica l'art. 195 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".