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LEGGE 18 dicembre 1959, n. 1079

Abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-1-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Dal 1 gennaio 1960 l'aliquota massima dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce "vino" di cui alla tariffa prevista dall'art. 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di lire 800 l'ettolitro, per tutti i Comuni.