stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 novembre 1959, n. 1001

Riduzione a metà dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni emesse dalle società per azioni e in accomandita per azioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  15-12-1959 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dai deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli interessi delle obbligazioni emesse dalle società per azioni ed in accomandita per azioni dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1962, ed effettivamente circolanti, sono assoggettati ad imposta di ricchezza mobile, con l'aliquota ridotta a metà.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1959

GRONCHI SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA