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LEGGE 1 agosto 1959, n. 704

Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2003)
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Testo in vigore dal: 28-2-2004
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La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA
                               Art. 1.

  ((L'indennita'  fissa  mensile spettante, indipendentemente da ogni
altra  indennita' o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque
pubbliche  e'  fissata  in  euro 15,50 per i magistrati del Tribunale
superiore,  in  euro  11,36  per i presidenti effettivi dei tribunali
regionali  e  in  euro  9,3  per i consiglieri effettivi degli stessi
tribunali.))
  ((Agli  esperti  componenti  del Tribunale superiore delle acque in
qualita'  di  titolari  o  supplenti,  ed agli esperti componenti dei
tribunali regionali delle acque, spetta un'indennita' di euro 100 per
ciascuna udienza cui prendano parte.))
  L'indennita' stessa e' corrisposta ai presidenti, ai consiglieri ed
ai membri tecnici supplenti dei Tribunali regionali solo in quanto in
ogni  Tribunale  per impedimento od assenza di componenti effettivi o
per  particolari  esigenze di servizio essi debbono funzionare in via
continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.
  Si  considera  effettivo tra i componenti tecnici in ogni Tribunale
regionale   quello  nominato  prima  o  primo  indicato  tra  i  piu'
contemporaneamente  nominati,  se  la  qualifica non e' espressamente
indicata.