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LEGGE 24 luglio 1959, n. 701

Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  24-9-1959 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1 gennaio 1960, in lire 500.
Tali quote annue sono ridotte a lire 200 per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1959

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA