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LEGGE 24 luglio 1959, n. 698

Modifiche dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  23-9-1959 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

All'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"Per i primi avieri che abbiano frequentato con successo il corso complementare ma non posseggano la anzianità di servizio di anni cinque calcolati dalla data di arruolamento volontario, non è richiesta, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore, la ripetizione nel grado di sergente del corso complementare previsto dal precedente articolo 3.
Per i militari di cui al comma precedente e per quelli che, appartenendo al medesimo corso di reclutamento dei militari stessi e non avendo frequentato il corso complementare nel grado di primo aviere lo frequenteranno in quello di sergente, l'iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di sergente maggiore avrà luogo con le norme stabilite nei commi secondo, terzo e quarto del precedente articolo 3".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1959

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA