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LEGGE 19 luglio 1959, n. 551

Norme interpretative della legge 5 gennaio 1953, n. 24, sul riordinamento dei servizi delle opere marittime.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-8-1959 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

All'articolo 2 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:
"Le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici afferenti al demanio marittimo ed alle sue pertinenze indicate negli articoli 28 e 29 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché a tutte le costruzioni comunque insistenti sul demanio o sulle pertinenze stesse, sono esercitate dalla Amministrazione centrale e dagli Uffici del genio civile per le Opere marittime".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1959

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI JERVOLINO - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA