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LEGGE 26 giugno 1959, n. 487

Provvedimenti per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-8-1959 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I prodotti elencati nelle tabelle allegato A e B alla presente legge, sono ammessi alla restituzione della imposta generale sull'entrata all'esportazione nella misura, rispettivamente, dello 0,80 per cento e dello 0,40 per cento del prezzo di vendita all'estero dei prodotti stessi.
Per gli stessi prodotti di estera provenienza è dovuta, all'atto dell'importazione, una imposta di conguaglio, nella misura, rispettivamente, dello 0,80 per cento e dello 0,40 per cento, da liquidarsi sul valore dei medesimi, determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.