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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1958, n. 1311

Modificazioni al decreto istitutivo dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Cagliari.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-7-1959
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  15  giugno  1931, n. 889, sul riordinamento della
istruzione media tecnica;
  Visto  il  regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Visto  l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n.
1694,  con  il  quale e' stato istituito l'Istituto professionale per
l'agricoltura di Cagliari;
  Considerata   l'opportunita'   di  integrare  la  composizione  del
Consiglio  di  amministrazione  indicata  nello  art.  13 del decreto
stesso con due rappresentanti dello Ente Autonomo del Flumendosa;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per
l'agricoltura e foreste;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Il  secondo  comma  dell'art.  13  del decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1956, n. 1694, e' cosi' modificato:
  "Il   Governo   amministrativo  dell'Istituto  e'  affidato  ad  un
Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
    due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
    due rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno;
    due  rappresentanti dell'Ente trasformazione fondiaria ed agraria
della Sardegna;
    due rappresentanti dell'Ente Autonomo del Flumendosa;
    un  rappresentante  dell'Unione  interregionale  delle  Camere di
commercio, industria e agricoltura;
    tre     rappresentanti    degli    Ispettorati    compartimentali
dell'agricoltura interessati;
    il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le
funzioni di segretario.
  La  nomina del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto
del  Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina altresi' il
presidente, scegliendolo fra i rappresentanti degli Enti di riforma.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 5 giugno 1958

                               GRONCHI

                                             MEDICI - MORO - TAMBRONI
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 giugno 1959
  Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 51. - VILLA