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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1956, n. 1694

Istituzione in Cagliari di un Istituto professionale per l'agricoltura.

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Testo in vigore dal:  4-6-1957

Art. 13


L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio d'amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
due rappresentanti della Cassa del Mezzogiorno;
due rappresentanti dell'Ente trasformazione fondiaria ed agraria della Sardegna;
un rappresentante per l'Unione interregionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura;
tre rappresentanti degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura interessati;
il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina altresì il presidente, scegliendolo fra i due rappresentanti dell'Ente di riforma.
Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.