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LEGGE 3 giugno 1959, n. 403

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  10-7-1959 al: 28-6-1967
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il compenso, di cui all'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 27, per le suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e col Sovrano Militare Ordine di Malta è elevato a lire 400 giornaliere a decorrere dal 1 gennaio 1959.