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LEGGE 27 maggio 1959, n. 358

Modifiche in materia di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1959 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le aliquote della imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sono stabilite come segue:

sino a 300 milioni di lire 33 per cento
" 400 " " 34 "
" 500 " " 35 "
" 600 " " 36 "
" 700 " " 37 "
" 800 " " 38 "
" 900 " " 39 "
" 1.000" " 40 "
" 1.100" " 41 "
" 1.200" " 42 "
" 1.300" " 43 "
" 1.400" " 44 "
" 1.500" " 45 "
oltre 1.500" " 45 "


Per le somme intermedie la misura della aliquota è quella risultante dall'applicazione della seguente formula:
Y = 0,010 x + 30
nella quale Y è l'aliquota corrispondente all'ammontare x espresso in milioni di lire.
L'imposta è dovuta, senza alcuna detrazione, sullo intero complessivo ammontare delle poste in giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiti a norma, delle disposizioni vigenti.