stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 maggio 1959, n. 357

Aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla parte dei redditi imponibili di categoria B che eccede lire 4.000.000.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-7-1959 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'aliquota, dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A è elevata dal 22 al 23 per cento.
L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B è elevata dal 18 per cento al 20 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 4.000.000.