stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 aprile 1959, n. 253

Concessione gratuita del passaporto agli emigranti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  30-5-1959 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I passaporti ordinari sono rilasciati e rinnovati agli emigranti, in Italia e all'estero, con esenzione da qualsiasi diritto o tassa.
Con regolamento saranno stabilite le norme di attuazione della presente legge.