stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 aprile 1959, n. 252

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 ai connazionali che rimpatriano temporaneamente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 16-5-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e'  autorizzato  a rimborsare
all'Amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato  l'onere derivante
dalla  concessione  della  tariffa n. 6 a favore dei connazionali che
rimpatriano temporaneamente.
  La  concessione  sara'  disposta  con  decreto  del  Ministro per i
trasporti,  di  concerto  con il Ministro per il tesoro, in base alla
facolta'  prevista  dall'art.  3  del  regio decreto-legge 11 ottobre
1934,  n.  1948,  relativo alle condizioni e tariffe per il trasporto
delle  persone  sulle  ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4
aprile 1935, n. 911.