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LEGGE 18 marzo 1959, n. 134

Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/1966)
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Testo in vigore dal: 29-11-1966
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il  limite  d'impiego  di  lire 240.000.000 per la
concessione  in  favore  dell'Istituto  nazionale  per  le case degli
impiegati  dello  Stato,  del  contributo  previsto dall'art. 1 della
legge  2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo abbia
a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri
enti,  per  la  costruzione  di  alloggi  popolari  da  assegnarsi in
locazione  semplice  al personale dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.
  Detti  alloggi  possono essere costruiti anche in localita' che non
siano capoluoghi di Provincia. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  18 ottobre 1966, n. 931 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che  "Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto
nazionale  per  le case degli impiegati dello Stato del contributo di
cui  all'articolo 1 della legge 18 marzo 1959, n. 134, e' autorizzato
un ulteriore limite di impegno di lire 132.000.000."