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LEGGE 18 ottobre 1966, n. 931

Aumento del limite d'impegno autorizzato con legge 18 marzo 1959, n. 134, concernente costruzione da parte dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  29-11-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1959, n. 134, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 132.000.000.