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LEGGE 26 dicembre 1958, n. 1130

Interpretazione autentica degli articoli 10 e 21 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, concernente disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-1-1959 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La lettera b) del punto 1° dell'art. 10 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, è sostituita dalla seguente:
"agli ex senatori e deputati nonché a quelli che fecero parte dell'Assemblea costituente - in numero di sei all'anno conformemente ai biglietti della serie B° e pur il periodo di anni cinque - sempre quando non abbiamo diritto alla carta di libera circolazione".
L'art. 21 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di
una più precisa e chiara interpretazione, e sostituito dal seguente:
"Le concessioni di viaggio a favore del personale delle ferrovie
dello Stato a riposo e rispettive famiglie, previste dalla presente legge, ivi compreso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 10, sono egualmente accordate, per corrispondenza di gradi, al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento in servizio, nonché alle rispettive famiglie; e al medesimo personale a riposo, purché abbia compiuto un periodo minimo di venti anni di servizio presso le suddette Amministrazioni, nonché alle rispettive famiglie".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1958

GRONCHI FANFANI - ANGELINI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA