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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1957, n. 1503

Determinazione della misura dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, per l'anno 1956.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-8-1958
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  7  del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto
1917, n. 1450;
  Visto l'art. 1, comma secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per il lavoro e la
previdenza  sociale,  di concerto con il Ministro Segretario di Stato
per l'agricoltura e foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  l'anno  1956  i  contributi  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro in agricoltura, previsti dall'art. 7 del decreto
legislativo  luogotenenziale  23  agosto 1917, n. 1450, sono fissati,
nei   limiti   del  fabbisogno  stabilito  per  l'anno  1955,  in  L.
7.910.000.000   sulla   base   dei  contingenti  provinciali  di  cui
all'annessa  tabella,  vistati  d'ordine  dal  Ministro Segretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.