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LEGGE 3 aprile 1958, n. 475

Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-5-1958 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Determinazione, accesso e svolgimento
delle carriere e delle qualifiche relative.


Le carriere e le qualifiche del personale non insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e dei convitti annessi, sono stabilite nelle tabelle A, B, C e D, allegate alla presente legge, di cui fanno parte integrante.