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LEGGE 3 aprile 1958, n. 473

Modifica degli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, circa l'attribuzione della indennità fissa di volo agli ufficiali dell'Aeronautica militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-5-1958 al: 2-1-1962
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato e ruolo amministrazione, ed agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, che non percepiscono l'indennità di volo ad altro titolo, è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'indennità di volo fissa nella misura di lire 5000 mensili.
Per avere diritto a tale indennità i suddetti ufficiali debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero della difesa Aeronautica, il minimo dei voli da questo prescritto.