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LEGGE 18 marzo 1958, n. 325

Disciplina del commercio interno del riso.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/2017)
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Testo in vigore dal:  1-5-1958 al: 2-3-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il nome di riso è riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura.
È vietato vendere prodotto non corrispondente a quello sopra descritto col nome di riso.