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LEGGE 23 marzo 1958, n. 315

Norme integrative alla legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-4-1958 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente all'acquisto delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 640. I relativi contratti sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, ai sensi dell'art. 17 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. Il Ministero dei lavori pubblici ai fini del coordinamento delle costruzioni edilizie nell'ambito del territorio comunale, richiederà ai Comuni interessati, fissando un congruo termine, di far conoscere, ove lo credano, il programma di espansione edilizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1958.

GRONCHI ZOLI - TOGNI - ANDREOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA