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LEGGE 2 aprile 1958, n. 305

Estensione del beneficio previsto dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, agli orfani e alle vedove di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-4-1958 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il beneficio del termine di tre anni previsto nello art. 7, comma primo, della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, a favore degli insegnanti degli istituti di istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti, mutilati e invalidi di guerra, combattenti, reduci e partigiani, perseguitati politici e razziali, è esteso agli insegnanti orfani di guerra e alle vedove di guerra.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA